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Quesito
Caro p. Angelo,
ho sentito dire che il matrimonio è l’unico sacramento celebrato direttamente dagli sposi.
Mi chiedevo: è sempre necessaria la presenza di un sacerdote?
C’è la possibilità di unirsi ad una persona, magari prima del matrimonio, facendo una reciproca promessa davanti a Dio? In che modo?
So che un tempo si celebravano riti di fidanzamento. Cosa comportavano? E’ ancora attuale una simile formula? C’è dunque un modo “ufficiale”, precedente il sacramento del matrimonio, per promettere amore eterno ad una persona? In che modo lega i due soggetti?
Grazie per la disponibilità
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. Secondo la Chiesa Cattolica il matrimonio è l’unico sacramento che ha come ministri ordinari gli sposi stessi (per la Chiesa ortodossa invece ministro del matrimonio è ancora il sacerdote).
Tuttavia, sebbene gli sposi siano ministri del sacramento, la Chiesa cattolica pone come condizione per la validità stessa del sacramento la presenza del sacerdote, anzi il proprio parroco o uno che ne ha ricevuto la delega.
Questa presenza sta a dire che il matrimonio non è una faccenda privata, ma richiede la mediazione della Chiesa, che riceve e registra (non solo in senso giuridico) il consenso.
Il Codice di diritto Canonico prevede che “dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza episcopale e ottenuta la facoltà dalla Santa sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni (can 1112,1).
2. Mi chiedi se esista la possibilità di unirsi ad una persona, magari prima del matrimonio, facendo una reciproca promessa davanti a Dio.
Se per unione con una persona prima del matrimonio, con la promessa di sposarsi, intendi la convivenza prematrimoniale, debbo dire che questa possibilità non esiste, come ho ribadito anche in recenti risposte.
Se invece intendi un’unione morale questa possibilità c’è.
Basta che i due si promettano di sposarsi fra loro e con nessun altro. Possono farlo da soli o, ad esempio, anche alla presenza di un sacerdote con voto o anche con sola promessa.
3. In un recente passato esisteva il fidanzamento ufficiale, e prima ancora c’erano gli sponsali, che oggi dalle nostre parti sono caduti in disuso.
In ogni caso sugli sponsali, chiamati anche promessa di matrimonio, l’attuale Codice di diritto canonico scrive: “
La promessa di matrimonio sia unilaterale che bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza episcopale, tenendo conto delle eventuali leggi o consuetudini civili” (can 1062,1).
“Dalla promessa di matrimonio non si dà azione per esigerne la celebrazione; si dà invece per richiedere il risarcimento dei danni, se mai è dovuto” (can 1062,2).
Come vedi, il testo è molto chiaro e non ha bisogno di commenti.
Ti ringrazio, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo