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Quesito

Reverendo padre Angelo,
da assiduo lettore della sua meritoria rubrica, ringrazio il Signore per questo spazio, che offre al pubblico un canale di carità accessibile e condotto, mi permetta l’osservazione, con notevole garbo. Le scrivo per alcune domande su problemi morali legati ad alcune circostanze della vita quotidiana, largamente accettate dai cattolici, ma che mi lasciano il dubbio sulla loro liceità, anche per l’assenza un consolidato magistero da parte della Chiesa. Mi rivolgo a lei, nella speranza che la risposta possa essere utile anche ad altri lettori, domandando anche di che specie di peccato si tratterebbe nel caso in cui non si trattasse di ipotesi ammissibili, se grave o veniale.
1. Fuori del caso di necessità, è peccato svolgere o godere di piccole prestazioni lavorative o commerciali a titolo informale, e pertanto elusivo delle norme fiscali, qualora risulti oneroso o antieconomico comportarsi diversamente? Chiaramente non mi riferisco a casi in cui è in gioco l’oppressione dei poveri o la mancata mercede degli operai, o a vere situazioni delittuose, ma, ad esempio, allo studente che impartisce ripetizioni o al coltivatore diretto amatoriale che smercia alcuni prodotti della sua attività. In queste circostanze l’offensività della condotta è minima, per l’esiguità delle poste economiche in gioco e per il fatto che l’alternativa sarebbe, più facilmente, astenersi dalla prestazione che non svolgerla nel pieno rispetto della complessa normativa; la stessa legge civile non equipara questi casi ai reati tributari, trattandosi semmai di infrazioni amministrative. Tuttavia, anche il vantaggio che se ne trae non è tale da essere così fondamentale per sopravvivere o evitare grave danno: il che potrebbe suggerire il dovere di astenersi. Più in generale il senso del quesito potrebbe estendersi anche ad altri fatti che la legge civile qualifica come illeciti e reprimere, ma che sono, in circostanze normali, innocui (per esempio parcheggiare la macchina in divieto di sosta laddove non reca speciale disturbo).
2. Nei giorni festivi, è lecito, fermo restando l’adempimento del dovere di santificarli, specialmente con la partecipazione alla Santa Messa, frequentare musei, cinema, teatri, ristoranti, centri commerciali e altri luoghi di svago? L’opinione della Chiesa, riguardo allo svolgimento delle attività in quanto tali, mi sembra sostanzialmente affermativa, ma questo mi pare contraddire la necessità, ribadita dal Catechismo, di non incentivare in alcun modo il lavoro domenicale, salvo i casi di grade rilievo sociale (tra i quali non credo si possa annoverare la ricreazione). Peraltro, i vescovi italiani si sono invece espressi contro le aperture domenicali dei negozi e supermercati, la cui funzione, però, è spesso più essenziale di quella delle attività ludiche e culturali (si potrebbe aver bisogno di comprare qualcosa da mangiare o da bere, detersivi e altre simili cose di prima necessità). Penso tra l’altro che, nel contesto italiano, la normativa in vigore, che certo non limita l’orario di apertura degli esercizi, ma quello di lavoro invece sì, renda possibile senza speciali difficoltà a qualsiasi dipendente la partecipazione al Sacrificio eucaristico, fosse dopo i vespri del sabato o nell’intera domenica. 
3. La tecnologia rende particolarmente semplice l’accesso illegale alle opere dell’ingegno coperte dal diritto d’autore: non soltanto prodotti cinematografici e musicali, ma anche testi scientifici di grande importanza per chi svolge attività di studio e ricerca. Probabilmente scaricare questi contenuti è di per sé contrario al settimo comandamento, nonostante i limiti per l’ingresso delle opere nel pubblico dominio eccedano di molto la vita dell’autore e, in pari tempo, la legge civile non equipari le violazioni della legge sul diritto d’autore al furto. Ma mi pongo il problema di chi sia, ad esempio, iscritto a una grande biblioteca, e, in questo modo, abbia acquisito il diritto a consultare e prendere in prestito le opere di cui essa dispone: in questo caso, dato che non pagherebbe comunque nulla per consultarle, potrebbe allora, per maggior comodità, scaricarle da qualche sito “pirata”? Inoltre, in molti casi scaricare testi scientifici non disponibili nelle biblioteche è necessario per svolgere la propria attività di ricerca in tempi ragionevoli e senza spese soverchie: in questo caso, si può invocare lo stato di necessità? Si consideri che una copia digitale di un libro o di un film non ha un costo aggiuntivo alle altre per chi la diffonde, né acquisirla la sottrae ad altri. Peraltro, gli autori accademici in genere non percepiscono nulla dalle loro pubblicazioni, ma l’incasso (che eccede, spesso notevolemente, le spese di stampa e distribuzione) è interamente in capo alla casa editrice. Il senso della domanda si estende ovviamente anche a un comportamento più tradizionale come fotocopiare libri interi, oltre i limiti di legge. 
Mi limito a queste domande, anche se la voglia di attingere alla sua disponibilità per tanti altri dubbi pratici sarebbe tanta. La vita ci espone a circostanze gravi in cui è forse difficile sottrarsi al peccato, ma è facile riconoscerlo; però anche a tanti piccoli episodi in cui è forse vero il contrario. Le garantisco il ricordo nella preghiera, e spero che possa avere lo stesso da parte sua. Con i più cordiali saluti,
Giulio

Risposta del sacerdote

Caro Giulio, 
ho già risposto in passato in varie occasioni sugli argomenti che mi hai posto.
Qui mi limito a ripresentare il pensiero della Chiesa.

1. Circa il primo punto: il legislatore sa in partenza che le sue leggi non possono prevedere tutti i casi possibili e immaginabili. 
Per questo San Tommaso dice che le leggi umane valgono nell’ut in pluribus dei casi e cioè nella maggioranza dei casi.
Il saggio legislatore sa già in partenza che in alcuni casi si dovrà derogare dall’osservanza materiale della legge ne summum ius fiat summa iniuria (perché l’estrema osservanza del diritto non diventi una somma ingiuria).
Pertanto col buon senso ci si può muovere con grande tranquillità di coscienza.

2. Circa il secondo punto: il settimo giorno Dio l’ha voluto per il riposo e per saziare la nostra anima di Dio.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica a proposito del riposo e dello svago ricorda che “come Dio «cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro» (Gn2,2), così anche la vita dell’uomo è ritmata dal lavoro e dal riposo. L’istituzione del giorno del Signore contribuisce a dare a tutti la possibilità di godere di sufficiente riposo e tempo libero che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa” (CCC 2184).
Tra le cose che si devono fare nei giorni di festa il medesimo Catechismo ricorda innanzitutto “il culto dovuto a Dio” e poi anche il dovere di conservare “la letizia propria del giorno del Signore”.
Infine menziona la possibilità di praticare “opere di misericordia” e “la necessaria distensione della mente e del corpo” (CCC 2185).
E poiché è pure giusto che qualcuno garantisca determinati servizi anche nei giorni di festa, non peccano le persone che svolgono questi servizi sia per il loro sostentamento personale sia per il bene collettivo.
Ecco le precise parole: “Santificare le domeniche e i giorni di festa esige un serio impegno comune. Ogni cristiano deve evitare di imporre, senza necessità, ad altri ciò che impedirebbe loro di osservare il giorno del Signore. 
Quando i costumi (sport, ristoranti, ecc.) e le necessità sociali (servizi pubblici, ecc.) richiedono a certuni un lavoro domenicale, ognuno si senta responsabile di riservarsi un tempo sufficiente di libertà” (CCC 2187).

3. Sul terzo punto: a suo tempo abbiamo espresso il parere di un competente in materia fiscale secondo il quale si può scaricare da Internet per uso strettamente personale.
Vale a dire che non è lecito farne oggetto di commercio.

Ti auguro ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera. 
Padre Angelo