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Quesito

Buonasera,
Vorrei sapere se in base al diritto canonico i corsi prematrimoniali sono obbligatori.
Se un sacerdote può legalmente (sempre riferito al diritto canonico s’intende) rifiutarsi di sposare due fedeli battezzati e cresimati che non intendano partecipare al corso.
In caso affermativo in base a quale riferimento alle Sacre Scritture si sarebbero resi obbligatori i corsi.
Se il "matrimonio segreto" descritto dal Manzoni nei Promessi sposi sia canonicamente valido tutt’oggi.
Grazie dell’attenzione e molti cari saluti.
Nicola


Risposta del sacerdote

Caro Nicola,
1. è necessario che chi intende sposarsi arrivi spiritualmente preparato alla celebrazione del sacramento.
Questo è nella logica delle cose.

2. Il Codice di diritto canonico non parla esplicitamente di corsi prematrimoniali, ma di preparazione spirituale.
Vi dedica due canoni. Eccoli:
Can. 1063 – I pastori d’anime sono tenuti all’obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell’assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto:
1° con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l’uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani;
con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato;
3° con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa.
4° offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.
Can. 1064 Spetta all’Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza”.

3. In Italia le varie diocesi hanno organizzato un loro cammino di preparazione.
Questo cammino molte volte si adatta alle esigenze degli sposi, sicché non di rado è un cammino personalizzato.
La partecipazione ai corsi è di norma.
Ma talvolta è il parroco stesso che prepara personalmente la coppia in un percorso individuale.

4. In conclusione: non è necessario che si faccia esplicitamente questo o quel corso comunitario, ma è necessario arrivare preparati.
Come ho detto, è nella logica delle cose che uno sappia che il matrimonio in quanto sacramento è un segno sacro e a che cosa rimandi questo segno.
È necessario che uno conosca i fini del matrimonio (perfezione vicendevole e procreazione), le sue proprietà (unità e indissolubilità), i doveri degli sposi, i criteri della paternità responsabile, le vie di Dio nell’intimità coniugale perché  l’affetto degli sposi cresca e sia puro,…

5. Il secondo problema che mi poni riguarda i matrimoni cosiddetti di sorpresa, come quello che tentarono di fare Renzo e Lucia davanti a don Abbondio con la presenza di due testimoni.
Quello di Renzo e Lucia era un matrimonio senza ufficialità e fatto come di soprassalto in cui ci si dichiarava marito e moglie davanti al parroco con la presenza di due testimoni.
Ai tempi del Manzoni i matrimoni di sorpresa erano considerati validi.

6. Ma San Pio X con il decreto “Ne temere” (2 agosto 1907) stabilì che la partecipazione del Vescovo o del parroco non doveva essere passiva, ma attiva, per cui non solo dovevano “ricevere” il consenso dei nubendi, ma anche che il matrimonio fatto senza il consenso del parroco oppure con un parroco trattenuto  con inganno, con frode o con costrizione fosse invalido (in latino: “invitus vel ex metu, coatione, fraude detentus”).
Pertanto da quel momento si sancì l’impossibilità dei cosiddetti matrimoni di sorpresa.

7. La Chiesa nel Concilio di Trento, che si è che si concluso nel 1563, riconosce di avere la potestà di stabilire degli impedimenti dirimenti che invalidano e rendono nullo il matrimonio.
Questo potere lo ricava dalle parole di Cristo: “In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo” (Mt 18,18).

8. Pertanto è nullo il matrimonio nel quale il parroco non ha dato il consenso.
Così come è nullo il matrimonio in cui il parroco è trattenuto  con inganno, con frode o con violenza.

Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo