Quesito
Caro Padre Angelo,
spesso si sente parlare di foro interno e foro esterno e di abusi nell’accompagnamento spirituale.
Mi può spiegare meglio anche con esempi? In fondo per essere liberi non basta eventualmente cambiare confessore?
Simona
Risposta del sacerdote
Cara Simona,
1. la parola “foro” deriva dal latino “forum”, e significa foro o anche piazza.
Per foro interno si intende l’ambito della confessione.
Per foro esterno si intende quello del governo o del proprio comportamento davanti agli altri.
2. Come si sa, il sacerdote confessore per diritto divino è tenuto in maniera gravissima ad osservare il sigillo o segreto sacramentale. Neanche il Papa lo può dispensare.
Ciò significa che se nell’ambito della confessione il sacerdote viene a conoscere i peccati e i difetti di una determinata persona non ne può tenere conto in nessun modo qualora il sacerdote confessore fosse investito di qualche autorità.
C’è infatti il pericolo di violare direttamente o indirettamente il segreto sacramentale a danno del penitente.
3. Per questo, ad esempio, saggiamente la Chiesa ha stabilito che “il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa, a meno che gli alunni in particolari casi non lo chiedano spontaneamente” (can. 985).
La stessa cosa vale anche per i vescovi nei confronti dei loro sacerdoti.
4. Chi è costituito in autorità deve tenersi libero dai vincoli della confessione e nell’assegnare incarichi deve comportarsi secondo i criteri comuni della prudenza che richiede di poter investigare, domandare informazioni, chiedere consigli, interrogare come vuole sul soggetto, farlo sottoporre a indagini di carattere psicologico, ecc.
5. Il segreto del foro interno è così cogente che i superiori non possono nel loro governo usare notizie conosciute in confessione, anche se dal loro modo di governare non trasparisse in nessun modo che agiscono con scienza acquisita in confessione.
6. Un risvolto concreto di questo segreto consiste nel non poter rimuovere un indegno dal suo incarico a motivo delle conoscenze ottenute in confessione. Come pure non possono negargli il suffragio nell’elezione. In tutto questo, come si è detto, deve attenersi ai criteri comuni della prudenza e investigare liberamente.
7. Riguardo alla propria condotta personale, il confessore può svolgere meglio il suo ufficio, pregare per il penitente, trattarlo meglio, consultarsi con persone sagge, moderare il suo rigore di governo, cautelarsi dal pericolo di danno spirituale o temporale qualora venisse a sapere che si sta tramando contro di lui. Ma in quest’ultimo caso deve comportarsi in maniera tale da non far sospettare che agisce sfruttando la scienza ottenuta in confessione e deve agire senza portare gravame al penitente.
8. Infine il confessore non può assolutamente testimoniare nei giudizi su materia di cui è venuto a conoscenza nella confessione, anche se lo chiedesse il penitente stesso. Anzi, “tutto ciò che da chiunque e in qualsiasi modo sia stato udito in occasione della confessione, non può essere recepito neppure come indizio di verità” (can. 1550,2).
9. Giovanni Paolo II, parlando ai penitenzieri romani (12.3.1994), ha ribadito sostanzialmente tutto questo dicendo: “Avendo Nostro Signore Gesù Cristo stabilito che il fedele accusi i suoi peccati al ministro della Chiesa, con ciò stesso ha sancito l’incomunicabilità assoluta dei contenuti della confessione rispetto a qualunque altro uomo, a qualunque altra autorità terrena, in qualunque situazione. La disciplina canonica regola questo diritto/dovere, fondato sulla divina istituzione…
Ed è molto significativo che il nuovo Codice, pur avendo mitigato in quasi tutte le altre sfere del diritto penale le sanzioni contro i trasgressori, a questo proposito invece ha mantenuto in vigore le massime pene.
Al sacerdote che riceve le confessioni sacramentali è fatto divieto, senza eccezione, di rivelare l’identità del penitente e le sue colpe; e precisamente, per quanto riguarda le colpe gravi, il Sacerdote non può farne parola nemmeno nei termini più generici; per quanto riguarda le colpe veniali, non può assolutamente manifestarne la specie, tanto meno l’atto singolare.
Non basta però rispettare il silenzio per quanto attiene alla identificazione della persona e delle sue colpe: bisogna rispettarlo anche evitando qualunque manifestazione di fatti e circostanze, il cui ricordo, pur non trattandosi di peccati, può spiacere al penitente, specialmente se il farne parola gli comporta un inconveniente: si veda in proposito il Decreto del S. Uffizio (DS 2195) che condanna categoricamente non solo la violazione del sigillo, ma anche l’uso della scienza acquisita in confessione, quando ciò comporta comunque il ‘gravamen paenitentis’ (un peso per il penitente)”.
Con l’augurio di un lieto e Santo Natale, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo
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