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Quesito
Che Dio La benedica Padre Angelo.
Le scrivo per chiederle un parere sulla questione dei vaccini contro il covid, che sonno attualmente in fase di sperimentazione, che usano linee cellulari derivanti da aborti avvenuti molti anni fa. Come si dovrebbe comportare un cattolico di fronte alla scelta se fare oppure no il vaccino? Recentemente ho letto su una nota rivista di apologetica il parere di un filosofo cattolico, il quale comincia spiegando la differenza tra cooperazione al male formale e materiale, nel nostro caso si tratterebbe di cooperazione materiale.
Alla domanda se sia eticamente ammissibile una cooperazione materiale la risposta è stata: dipende dai casi. A questo punto ha effettuato un’ulteriore suddivisione tra cooperazione materiale prossima e remota, in dipendenza dal fatto che sussista un collegamento immediato oppure no e dicendo che la cooperazione remota può essere moralmente ammissibile, a patto che l’azione compiuta non sia intrinsecamente malvagia.
Alla fine conclude, dopo alcuni ragionamenti, che vaccinarsi è una cooperazione remota ammissibile.
Io ci terrei molto a conoscere anche il suo pensiero di docente di teologia morale e di religioso.
La saluto ringraziandola per le risposte che mi ha già dato e assicurandole la mia preghiera.
Giuseppe
Risposta del sacerdote
Caro Giuseppe,
1. mi compiaccio per tutte le esatte distinzioni che hai riportato e che sono indispensabili per poter venire a capo del problema che mi hai sottoposto.
Desidero ricordare a beneficio dei nostri visitatori il significato dei termini e alcune precisazioni.
2. Innanzitutto per cooperazione al male s’intende il contributo che una persona dà all’azione cattiva di un altro.
3. Tale cooperazione può essere formale o materiale.
Si dice formale quando l’azione che si compie è in se stessa cattiva e incide pertanto sull’azione cattiva di un altro, come nel caso di chi comanda ad un subalterno di rubare o di uccidere.
La cooperazione è materiale quando l’azione che si compie è in se stessa buona o perlomeno indifferente sotto il profilo morale e solo marginalmente va ad incidere nell’azione cattiva di un altro.
Tale ad esempio è il caso di chi vende veleno per topi, ma l’acquirente lo usa poi non solo per derattizzare l’ambiente, ma anche per far male alle persone.
Come si vede la cooperazione formale è sempre illecita, mentre la cooperazione materiale non lo è.
4. Tuttavia a proposito della cooperazione materiale è necessario fare una distinzione. Talvolta la cooperazione materiale è prossima e talaltra remota.
È prossima ad esempio quando l’oste vende del vino ad uno che è già prossimo all’ubriachezza e che ci vuole poco per portarlo poi a molestare, a maltrattare, ad insultare, a bestemmiare. Se l’oste sa che le cose vanno a finire così, la sua cooperazione, per quanto materiale, diventa prossima al male compiuto dall’ubriaco e diventa pertanto colpevole.
È remota invece quando vende del vino ad una persona onesta, che però talvolta ne potrebbe fare cattivo uso.
Il cattivo uso di costui non è minimamente imputabile al venditore.
5. Fatte tutte queste opportune distinzioni, veniamo al problema del prelievo di materiale da feti abortiti per preparare dei vaccini.
Ebbene, se si trattasse di sollecitare una persona ad abortire per prelevare materiale dal feto abortito si tratterebbe evidentemente di cooperazione formale e pertanto mai lecita.
Trattandosi invece di prelievo di materiale da feti abortiti volontariamente o meno, l’azione che si compie non va ad incidere in un’azione cattiva precedentemente compiuta da un altro. Né di per sé si configura come un consenso o una lode nei confronti dell’aborto compiuto.
È un discorso più o meno analogo di chi espianta un organo da una persona che stata volontariamente uccisa.
Qui c’è in più il fatto raccapricciante e macabro di espiantare materiale da un essere umano innocente e indifeso. Per cui andrebbe sempre detto che se è lecito l’espianto da un essere umano morto, non è mai lecito l’aborto, neanche se da esso si può ricavare qualche cosa di utile per la scienza e la ricerca o per salvare altre vite umane.
6. Non si tratta pertanto di cooperazione.
Se si vuole usare questo linguaggio, si tratta di una cooperazione materiale remota.
7. In questa direzione si muove anche l’Istruzione della Congregazione per la dottrina della fede Donum vitae là dove dice che “i cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani.
In particolare non possono essere oggetto di mutilazioni o autopsie se la loro morte non è stata accertata e senza il consenso dei genitori o della madre.
Inoltre va sempre fatta salva l’esigenza morale che non vi sia stata complicità alcuna con l’aborto volontario e che sia evitato il pericolo di scandalo” (I,4).
Nel nostro caso evidentemente non si può chiedere il consenso a chi è stato causa dell’uccisione del bambino, né in genere viene fatta.
8. Questo è quanto ti posso dire, salvo meliori judicio.
Quest’ultima clausola è necessaria perché nei casi concreti in materia di cooperazione al male non è sempre facile tracciare il confine tra il lecito e l’illecito.
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo
Nota della redazione l’articolo è stato predisposto l’11 dicembre 2020, dieci giorni prima del documento della congregazione per la dottrina della fede