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Quesito
Caro padre Angelo,
vorrei chiederle se è veramente necessario designare un padrino o una madrina per ricevere i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione.
I parroci giungono ad obbligare alla scelta di un padrino (addirittura di un padrino e una madrina insieme…!). Io non lo trovo giusto, soprattutto quando il battezzando o il cresimando non hanno la possibilità di trovare una persona che conduca una vita davvero cristiana.
Mi è capitato addirittura di vedere un bambino tenuto al Battesimo da un padrino non cresimato e che non si accosta mai ai Sacramenti, scelto solo perché aveva legami di parentela col battezzando. Una volta una suora mi disse che non è più necessario scegliere un padrino per i Sacramenti. È davvero così?
Inoltre, scusi lo sfogo, ma voglio togliermi veramente ogni dubbio: il mio parroco dice ESPLICITAMENTE che anche il padrino deve fare un’offerta in denaro per il Sacramento (arriva addirittura ad indicare più o meno di quanto).
È chiaro che in questo caso il parroco è assolutamente interessato al fatto che venga scelto un padrino a tutti i costi. In situazioni come questa, mancando anche un padrino degno di diventare una guida spirituale, a chi potrei rivolgermi affinché io non venga obbligata a fare scelte che vanno contro la mia volontà e contro il bene del battezzando/cresimando?
La ringrazio molto. Spero che saprà fare luce sui miei dubbi.
Sia lodato Gesù Cristo.
Maria
Risposta del sacerdote
Cara Maria,
1. se manca il padrino o la madrina il Battesimo è valido lo stesso.
Quando si amministra il Battesimo in pericolo di morte non c’è il tempo di cercare il padrino.
Tuttavia la Chiesa chiede che di norma vi sia la presenza del padrino o della madrina.
2. Nei primi secoli del cristianesimo i padrini erano coloro che presentavano i catecumeni al Battesimo e li accolglievano all’uscita dalla piscina battesimale.
Venivano chiamati patrini o susceptores, o anche sponsores e dovevano rendersi garanti dell’educazione cristiana di coloro che venivano chiamati loro figliocci.
La presenza dei padrini è attestata sia in Oriente che in Occidente fin dai primi secoli.
3. Quando si affermò la prassi del Battesimo dei bambini la Chiesa per assicurare la continuità nell’educazione cristiana dei battezzati ci tenne ancora di più alla presenza dei padrini,
E proprio per questo volle che fossero distinti dal padre e dalla madre.
Oggi la presenza dei padrini, oltre a quanto ricordato, sta anche a significare la dimensione ecclesiale del Sacramento.
4. Il codice di diritto canonico raccomanda caldamente la presenza del padrino.
Solo un motivo urgente, come il pericolo di morte, può dispensare dalla sua presenza.
Ecco la normativa della Chiesa in materia:
“Can. 872 – Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.
Can. 873 – Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.
Can. 874 – § 1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
5° non sia il padre o la madre del battezzando.
§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.
Can. 875 – Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo”.
5. Non è affatto richiesto ai padrini di versare un’offerta per il Battesimo.
Può darsi che questa sia una prassi legata a qualche tradizione locale.
Come del resto non è richiesto che sia versata un’offerta.
Tuttavia la gente, col buon senso, in occasione del Battesimo versa un’offerta alla Chiesa per le sue necessità.
Ma non si parla di obbligo dell’offerta né di chi sia il compito di farla.
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo