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Buongiorno padre Angelo.
Seguo sempre con attenzione la sua rubrica e le varie risposte che per me costituiscono veri e propri insegnamenti in materia di fede e di morale cattolica.
A tal proposito Le vorrei sottoporre una questione che dibattevo con alcuni miei conoscenti.
Facendo parte di un gruppo familiare della mia parrocchia di appartenenza, spesso si organizzano incontri per la programmazione della pastorale familiare in parrocchia e delle iniziative da prendere.
Uno dei partecipanti ha menzionato l’intervento di un vescovo a un incontro diocesano per le famiglie tenutosi recentemente, durante il quale a proposito delle cosiddette unioni irregolari o dei conviventi, asseriva che una coppia che non abbia mai concretizzato la propria unione con il sacramento del matrimonio ma che ha sempre avuto un legame forte d’amore e di rispetto tra i due e che per tutta una serie di motivi non ha potuto o voluto ricevere questo sacramento, poteva dopo alcuni anni, ricevere dal vescovo il riconoscimento canonico di quella unione. La cosa mi ha fatto trasalire ma non sono potuta intervenire per chiedere un chiarimento.
Ma le risulta mai una cosa del genere? Sarebbe come dire che una persona che per tutta la vita desidera diventare sacerdote ma non si decide mai a intraprendere questo cammino, in avanzata età ne ottiene il riconoscimento canonico dal vescovo.
Mi sembra un’assurdità.
Scusandomi con Lei se mi sono dilungata troppo la ringrazio tanto per il tempo che mi ha dedicato.
Ricordandola nelle mie preghiere la saluto cordialmente.
Carissima,
mi scuso anzitutto per il forte ritardo con cui ti rispondo.
1. In riferimento a quanto mi hai scritto molto probabilmente il vescovo parlava di una sanatio in radice (sanazione in radice).
Il Vescovo può attuare una sanazione in radice di un matrimonio canonicamente nullo.
È canonicamente nullo un matrimonio solo civile contratto tra battezzati.
Sono canonicamente nulli anche altri matrimoni che possono essere incorsi in impedimenti per cui quel matrimonio per quanto celebrato anche in Chiesa non era valido.
Ebbene, qualora non risulti opportuno procedere a una celebrazione religiosa o sacramentale del matrimonio, il vescovo può dispensare dalla forma canonica e rendere valido quel matrimonio anche agli effetti sacramentali.
2. Ecco che cosa dice il proposito il Codice di Diritto canonico:
“Can. 1161 –
§1. La sanazione in radice di un matrimonio nullo consiste nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall’impedimento, se c’è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti canonici.
§2. La convalidazione avviene al momento della concessione della grazia; la retroazione, invece, la si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, se non è stabilito altro espressamente.
§3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale.
Can. 1162 –
§1. Se difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall’inizio, sia che, dato all’inizio, sia stato revocato in seguito.
§2. Che se invece, il consenso era mancato all’inizio, ma poi venne dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il consenso.
Can. 1163 –
§1. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima, può essere sanato, purché perseveri il consenso di entrambe le parti.
§2. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di diritto naturale o divino positivo, può essere sanato solo dopo che sia cessato l’impedimento.
Can. 1164 –
La sanazione può essere concessa validamente anche all’insaputa di una o di entrambe le parti; ma non la si conceda se non per una grave causa.
Can. 1165 –
§1. La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede Apostolica.
§2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità”.
3. È chiaro che si può attuare la sanazione di un matrimonio che è stato celebrato, ma non di un matrimonio che non c’è mai stato, come analogamente si può sanare o guarire una persona malata ma non una persona che non è mai esistita.
4. Pertanto chi ha ascoltato il vescovo forse ha equivocato.
Il vescovo probabilmente parlava di matrimoni e non di unioni per quanto mai forti.
5. Ma anche nel caso che avesse parlato di unioni quanto mai forti il Vescovo non può trasformare un’unione per quanto mai forte in un matrimonio se le persone interessate non intendono regolarizzare la loro situazione esprimendo la volontà di essere marito e moglie.
È la volontà di essere marito e moglie che fonda il matrimonio.
Il vescovo può dispensare dalla forma canonica, ma non dalla volontà di essere marito e moglie.
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo