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Quesito

Caro Padre Angelo,
complimenti sempre per la sua rubrica.
Le volevo sottoporre un dubbio circa il matrimonio. Supponiamo che due atei si sposino in Chiesa, ma che si convertano successivamente. Il matrimonio è da considerarsi nullo lo stesso? E se lo è, possono risposarsi nuovamente in Chiesa fra loro due?
Cordiali saluti
Francesco


Risposta del sacerdote

Caro Francesco,
1. ti riporto quanto scrive un grande teologo domenicano D. Prümmer:  “Soggetto capace di valido sacramento del matrimonio sono tutti i battezzati che non oppongono alcun impedimento dirimente.
Anche gli eretici, purché siano validamente battezzati e non pongono alcun impedimento dirimente, ricevono validamente il sacramento del matrimonio. Questo vale anche se gli eretici non sono consapevoli o non credono che il matrimonio sia un sacramento.
È sufficiente infatti che vogliano compiere un vero contratto matrimoniale, purché non venga opposta alcuna condizione contraria all’essenza del matrimonio, come potrebbe essere ad esempio considerare valida la prospettiva del divorzio, perché in questo caso certamente il matrimonio sarebbe illecito e invalido.
Pertanto anche i non credenti non battezzati possono contrarre un valido contratto matrimoniale, purché non lo leghino ad impedimenti di elementi di diritto naturale, di diritto positivo o di diritto civile” (Manuale theologiae moralis, III, 657).

2. Benedetto XVI si era posto il problema se si possa considerare indissolubile il matrimonio celebrato in Chiesa da due persone che di fatto non hanno la fede.
Non ha voluto dare una soluzione a tale problema. L’ha sottoposto alla riflessione dei teologi e dei canonisti.

3. In ogni caso bisognerebbe comunque dire che il matrimonio è valido sotto il profilo del diritto naturale, mentre ci si potrebbe porre un dubbio sulla validità del sacramento.

4. Tu mi chiedi se due atei che si sono sposati in chiesa e che nel frattempo si convertono debbano considerare nullo il loro matrimonio.
Evidentemente no perché il loro matrimonio è valido.

5. Si può dire che qui gli sposi stessi con la loro conversione attuano qualcosa di simile ad una sanatio in radice.
La sanatio in radice corrisponde alla convalida di un matrimonio contratto solo sotto il profilo civile tra battezzati.
Tale sanatio la può fare solo il vescovo. La conseguenza di tale sanatio è che i due coniugi non sono obbligati a ripetere la celebrazione in chiesa.

6. Qualora la mancanza di fede tra due battezzati fosse un impedimento ad una valida celebrazione del sacramento del matrimonio, con la loro conversione fanno reviviscere (questo è il linguaggio teologico) la grazia del sacramento, e cioè la fanno tornare in vita. 
Per cui rimane esclusa una nuova celebrazione

Ti auguro ogni bene, ti ricordo nella preghiera e ti benedico. 
Padre Angelo