Questo articolo è disponibile anche in: Italiano
Quesito
Buongiorno caro Padre Angelo.
Mi scuso per il disturbo, volevo farle una domanda sulla scomunica per apostasia.
Se una persona di fede cristiana e battezzata, ad un certo momento crede nell’Islam e si converte privatamente a casa sua senza nessun testimone, incorre nella scomunica?
Per i musulmani ci si può convertire senza nessun rito né occorrono testimoni.
Ci terrei a saperlo perché purtroppo è capitato a me. Ho compiuto quest’atto di conversione, di cui mi sono sinceramente pentito nel 2018. L’ho fatto privatamente senza nessun testimone e senza mai essere andato in moschea. Fu una cosa detta a bassa voce nella mia stanza.
Un caro saluto e grazie mille!!
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. il grande principio da tenere presente nel nostro caso è il seguente: de internis non iudicat Ecclesia (la Chiesa non dà sanzioni per gli atti interni).
Ciò significa che la Chiesa commina le pene previste dal codice di diritto canonico solo per gli atti esterni. E pertanto di atti notori cioè conosciuti anche da altri.
2. Gli atti esclusivamente interni, come quello che tu hai compiuto, sono oggetto solo del sacramento della penitenza.
La tua è stata un’apostasia solo interiore.
Si è trattato di un peccato oggettivamente grave.
Per essere assolto è sufficiente che tu ricorra a qualunque confessore
3. Le scomuniche sono interventi medicinali che hanno lo scopo di far comprendere il grave danno che si è inferto e di dissuadere dal compiere determinati peccati particolarmente gravi.
Infatti sapere che ad un determinato peccato è legata una scomunica ha un’efficacia dissuasiva.
4. La scomunica è la più grave tra le pene comminate dalla Chiesa e consiste nella privazione di un bene inflitta per correggere chi ha compiuto un delitto.
Per delitto, in senso canonico, si intende la violazione di una legge alla quale è annessa una sanzione.
5. Le scomuniche possono essere di due tipi: ferendae sententiae oppure latae sententiae.
Le scomuniche ferendae sententiae vengono date dopo un processo concluso dal giudice.
Le scomuniche latae sententiae vengono inflitte per il solo compimento dell’atto.
Nel tuo caso, qualora ci fosse stata la pubblicità, si sarebbe trattato di una scomunica latae sententiae.
6. Chi incorre in una scomunica non può celebrare e ricevere i sacramenti.
Se ricopre qualche ufficio all’interno della Chiesa immediatamente lo perde,
né può svolgere qualsiasi altra mansione, come il servizio all’altare, fare le letture o fungere da padrino o da madrina.
7. Ringraziando il Signore per averti dato l’opportunità di pentirti, adesso vai fiducioso al sacramento della Riconciliazione.
Sentirai scorrere nella tua anima un fiume di pace.
Ti auguro ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera,
padre Angelo