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Quesito
Rev. Padre Bellon,
Forse si ricorda di me, le ho scritto anni fa. Nel frattempo sono diventato diacono transeunte. Volevo chiederle una cosa, che non sono riuscito a risolvere da solo.
Nella mia diocesi si usa “allungare” gli oli santi benedetti e consacrati dal vescovo, con altro olio. Si può fare? Non rende la materia invalida?
La ringrazio,
Don …
Risposta del sacerdote
Caro Don …,
1. mi felicito intanto perché sei diventato diacono della Chiesa.
È una grazia per te ed è una grazia anche per la Chiesa.
2. Venendo al tuo quesito va detto che in passato l’olio degli infermi poteva essere benedetto solo dal Vescovo nella Messa crismale oppure da altro sacerdote che avesse tale facoltà dalla Sede Apostolica.
La condizione che l’olio fosse benedetto dal Vescovo o da altro sacerdote facoltizzato era ritenuta per la validità del sacramento.
Così ad esempio sosteneva D. Prümmer nel suo Manuale theologiae moralis, III, 572.
2. Dal momento che l’olio veniva benedetto dal Vescovo solo una volta all’anno, poteva succedere che nel frattempo venisse a mancare.
In questo caso il vecchio Rituale Romano prevedeva quanto ti trascrivo dal latino: “Nel momento (mox) in cui l’olio benedetto sta per mancare, si aggiunga altro olio di oliva non benedetto, tuttavia in minore quantità. E questo si può fare anche più volte” (Titolo VI, 1, 3).
3. Come si vede, era la necessità che suggeriva di comportarsi in questo modo perché diversamente non si sarebbe potuta compiere l’unzione degli infermi, con grave danno morale e spirituale dei fedeli.
4. Tuttavia, sebbene il Rituale dicesse semplicemente olio di oliva non benedetto, alcuni in maniera più restrittiva intendevano “non benedetto dal vescovo”. Ma che il sacerdote che aggiungeva l’olio doveva prima benedirlo.
Così ad esempio faceva intendere R. Lesage nel suo Dizionario di Liturgia Romana.
5. Con la Riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II la normativa è diventata più larga.
Si legge infatti nella Costituzione Apostolica “Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi” al n. 21:
“L’olio per l’Unzione degli infermi deve essere appositamente benedetto dal vescovo o da un sacerdote che a norma di diritto o per concessione particolare della Sede Apostolica ne abbia la debita facoltà.
Oltre al vescovo, può ipso iure benedire l’olio per l’Unzione degli infermi:
a) chi a norma di diritto è equiparato al vescovo diocesano;
b) in caso di necessità, qualsiasi sacerdote, ma solo nella stessa celebrazione del sacramento.
La benedizione dell’olio degli infermi vien fatta normalmente dal vescovo al Giovedì della Settimana santa”.
6. Pertanto la prassi precedente è caduta.
Sicché quando non c’è a portata di mano olio benedetto dal vescovo oppure quando l’olio viene a mancare ogni sacerdote è facoltizzato per la benedizione.
E lo benedice sul momento secondo la formula apposita nel Rituale per la celebrazione dell’Unzione degli infermi.
7. Per cui è abrogata la prassi precedente di aggiungere altro olio non benedetto, sebbene in minore quantità.
Tanto più che in passato l’aggiunta si poteva fare solo sul momento della celebrazione del sacramento e non al di fuori.
Ti auguro ogni bene, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo