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Quesito
Buonasera
Chiedo scusa per il disturbo
Gentilmente gli articoli 1112 e 1116 del codice di diritto canonico come vanno letti?
Solo in caso di emergenza il matrimonio canonico può essere celebrato alla presenza dei solo testimoni?
Quei testimoni devono sempre essere autorizzati da Vescovo?
Dato che anche il rito civile è celebrato alla presenza dei testimoni, rimane comunque diverso dal matrimonio canonico?
Grazie mille
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. riporto a beneficio tuo e dei nostri visitatori quanto dicono i canoni del codice di diritto canonico:
Can. 1108 – § 1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. 144, 1112, § 1, 1116, 1127, §§ 2-3.
§ 2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa.
Can. 1112 – § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà della Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni.
§ 2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.
Can. 1116 – § 1. Se non si può avere o andare senza grave incomodo dall’assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni:
1° in pericolo di morte;
2° al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.
§ 2. Nell’uno e nell’altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.
2. Ecco la risposta: trattandosi di casi di emergenza i testimoni sono scelti dagli sposi stessi. Non è necessaria l’autorizzazione del vescovo.
È giusto che sia così perché la vita deve andare avanti.
Evidentemente la gente deve essere avvertita di tale possibilità
3. Ugualmente nella zona dove c’è tale emergenza possono ricevere il consenso degli sposi – insieme ai testimoni – anche un sacerdote o un diacono non muniti di delega.
Bisogna sapere che non tutti i sacerdoti possono ricevere il consenso degli sposi, ma solo il parroco oppure un sacerdote da lui delegato.
Se il sacerdote non è delegato e non è munito di delega il matrimonio risulta invalido.
4. L’emergenza di cui si sta parlando può valere in determinate zone del mondo, come in terra dimensione oppure in caso di guerra dove la mobilità delle persone è impedita.
Ti benedico, ti auguro ogni bene e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo