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Quesito

Buongiorno Padre Angelo,
Con riferimento all’iter della scomunica, mi permetto di porLe alcune domande tecniche.
Qual’è l’iter della scomunica?
Quali sono gli atti tecnici che lo innescano ed in quale ufficio avvengono?
Esiste il registro degli scomunicati nelle parrocchie?
Quali sono i riferimenti del diritto canonico?
La ringrazio per la sua gentile disponibilità.
Distinti saluti,
Antonino


Risposta del sacerdote

Caro Antonino,
1. la scomunica, detta anche censura, è una pena inflitta dalla Chiesa a motivo di un’azione particolarmente grave. Viene data allo scopo di correggere colui che ha mancato e non per punire.
È dunque una pena medicinale.
In questo differisce dalle pene vendicative, e cioè da quelle date per punire un delitto.

2. Le scomuniche possono essere inflitte in due modi: o perché sono inerenti all’azione compiuta, oppure perché vengono inflitte da un giudice dopo regolare processo.
Nel primo caso si parla di scomuniche “latae sententiae”.
Nel secondo di scomuniche “ferendae sentientiae”.

3. Le scomuniche “latae sententiae” colpiscono in maniera automatica e da quel momento uno si trova privo della comunione con la Chiesa.
Quelle “ferendae sentientiae” hanno vigore solo dal momento dell’inflizione della pena da parte dell’Autorità competente.

4. In ambedue i casi la scomunica comporta che lo scomunicato:
– non può lecitamente amministrare né i sacramenti né i sacramentali;
– non può ricevere i sacramenti e neanche i sacramentali dopo la sentenza del giudice;
– se, dopo la sentenza giudiziale, muore senza segni di pentimento, non può ricevere le esequie religiose;
– non partecipa delle indulgenze, dei suffragi e delle preghiere pubbliche della Chiesa;
– tuttavia ai fedeli è lecito pregare per lui privatamente ed è lecito per i sacerdoti di applicare privatamente la Messa;
– chi è scomunicato non può ottenere incarichi di qualunque genere e, se li ha, subito vi decade, né può esercitare alcun atto di giurisdizione all’interno della Chiesa;
– viene privato dello stipendio o pensione inerente al suo status ecclesiastico.

5. Alcune scomuniche sono legate a peccati occulti, come ad esempio ad un aborto.
È chiaro allora che non possono essere in alcun modo registrate, pena la violazione del segreto confessionale.
Si possono annotare invece quelle “ferendae sententiae”.
Non c’è un registro apposito nelle parrocchie. Ma, qualora fosse opportuno, si aggiunge un’annotazione nel registro del Battesimo.

6. Nel Codice di diritto canonico si parla delle scomuniche all’interno del libro VI che ha per titolo “Le sanzioni nella Chiesa” in particolare nel can. 1312, nei can. 1331-1333 e 1335.

Con l’augurio di non incorrere mai in alcuna censura, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo