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Quesito
Reverendissimo Padre,
mi permetta di rivolgermi ancora a Lei per due questioni che non so ben decifrare, non prima di averle fatto i migliori auguri per i tempi natalizi in corso.
Prima domanda: quando un fedele impartisce un battesimo a un bambino contro il volere dei genitori non in articulo mortis, il battesimo è illecito ma efficace; tale fedele come potrà dunque espiare la sua colpa; sarà sufficiente l’assoluzione di qualunque presbitero, oppure ci vorrà qualcosa di più, come una assoluzione vescovile?
Seconda domanda: a volte mi sembra che l’assoluzione mi venga impartita sulla base di errori dottrinali, cioè che l’assoluzione mi sia impartita dopo un’interpretazione erronea del Magistero da parte del confessore: in questi casi l’assoluzione è sempre valida o devo tornare di nuovo a confessarmi?
Sempre grato per l’attenzione, in Gesù e Maria,
Giorgio
Risposta del sacerdote
Caro Giorgio,
1. il battesimo impartito ad un bambino contrariamente alla volontà dei suoi genitori e fuori del pericolo di morte è valido.
Questo è vero solo se chi ha battezzato ha inteso fare ciò che fa la Chiesa, e cioè conferire la salvezza mediante l’infusione della grazia.
Perché se lo fa per divertimento, per quanto sia di cattivo gusto perché non si deve scherzare con le cose sante, non ha avuto intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.
2. Battezzato validamente, il battesimo tuttavia è illecito. Ciò significa che chi l’ha compiuto ha commesso un peccato grave in realtà sacre. Pertanto ha compiuto un grave sacrilegio.
3. Sia che si battezzi in caso di necessità sia fuori del caso di necessità, si deve far riferimento al parroco della propria parrocchia perché questo battesimo venga annotato nel registro e perché si proceda poi al completamento delle cerimonie previste nella celebrazione del sacramento.
4. Non esiste una scomunica per chi conferisce il battesimo fuori del caso di necessità.
Ma, evidentemente, quando lo riferisce al parroco perché lo annoti nel registro del battesimo è necessario che il parroco lo ammonisca. E, se lo ritiene opportuno opportuno, può ricorrere al vescovo perché si provveda ad una sanzione perché non si ripeta un simile sacrilegio.
5. Venendo al secondo quesito, è sufficiente che uno dichiari i propri peccati in sede di confessione.
Se il sacerdote erra sotto il profilo teologico, sarà peggio per lui, e se la vedrà con il buon Dio. Ma questo non influisce sull’assoluzione che egli amministra sui peccati accusati.
I quali, dunque, rimangono accusati e assolti.
Contraccambiando questi graditi auguri natalizi, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo