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Quesito
Gent.mo Padre Angelo Bellon,
sono a chiederle, con presente, un chiarimento sul paragrafo 19 del Vangelo
di San Matteo.
In esso si legge testualmente “perciò io vi dico: chiunque ripudia la
propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra commette
adulterio”.
Le chiedo: se ricorresse il caso di concubinato, non sarebbe adulterio? Il
matrimonio dovrebbe essere indissolubile a prescindere da qualsiasi
situazione. C’è qualcosa che non capisco.
La ringrazio sentitamente.
Con i più cordiali saluti.
Cristino
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. la traduzione della conferenza episcopale italiana del 2008 non recita più: “chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un’altra” ma “chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra…”.
2. La precedente traduzione mettendo concubinato, rendeva più difficile la comprensione del testo. Poteva dare l’impressione che se la moglie fosse andata a vivere come concubina, si poteva chiudere un occhio.
Ma in tal caso si sarebbe dovuto trovare nel Vangelo la parola moicheia, che significa adulterio.
Il Vangelo invece usa la parola greca porneia, significa qualcosa di brutto.
3. In che cosa consisteva questo qualcosa di brutto o porneia?
Secondo E. Schilllebeecks e J. Bonsirven ciò avrebbe fatto riferimento ai matrimoni contratti tra ebrei e pagani, che erano proibiti secondo il Levitico, ma che ai tempi di Nostro Signore erano abbastanza frequenti.
Non di rado ragazze ebree si sposavano con soldati romani perché trovavano in loro un vantaggio economico considerevole.
Il soldato ogni giorno immancabilmente riceveva la sua paga.
Ben di rado gli sposi ebrei avevano questa fortuna.
Allora capitava che ragazze ebree sposassero un soldato romano, che di fatto era un pagano. Non si trattava pertanto di un autentico matrimonio, ma di un falso matrimonio, di un’unione illegittima.
Opportunamente la conferenza episcopale italiana ha tradotto “in caso di unione illegittima” che andava interrotta, perché tale unione illegittima era una fornicazione. Il testo latino parla proprio di fornicazione, e cioè di unione tra persone non sposate, libere, che pertanto si trovano in situazione irregolare
4. Altri in quelle unioni illegittime vedono relazioni incestuose, come quella denunciata da San Paolo quando parla di uno che conviveva con la moglie di suo padre. Qui per moglie di suo padre si intende colei che suo padre aveva sposato in seconde nozze, a motivo della morte della prima moglie. Ebbene, un’unione del genere era considerata incestuosa e pertanto proibita dalla legge.
Sicché l’indissolubilità proclamata da Gesù riguarda i veri matrimoni, non i matrimoni illegittimi che erano considerati nulli, unioni irregolari e fornicazione.
Ti auguro ogni bene, ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo