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Quesito

Salve Angelo Bellon, vorrei porle delle domande.
La prima, generica, se una volta commesso un peccato che è anche un reato per la legge, sia obbligatorio costituirsi, per ottenere l’assoluzione sacramentale, oppure è a discrezione del confessore.
La seconda, specifica, del medico che firma un certificato medico per il lavoratore senza visitarlo, ma sulla base della fiducia. È una prassi molto comune, soprattutto in caso di influenza, perché di solito i medici visitano a domicilio nei casi più gravi, e non vogliono che i pazienti influenzati si rechino negli ambulatori. Il lavoratore magari ha difficoltà a mettersi in macchina con la febbre per andare in ambulatorio, per cui la semplice telefonata “a distanza” al dottore per chiedere dei giorni di malattia è comoda anche per lui. 
Per la legge italiana si tratterebbe di un reato penale, in quanto il certificato medico deve essere compilato in presenza, dopo visita medica. Di fatti il lavoratore al telefono potrebbe mentire sul suo vero stato di salute. Mi domandavo se in questo caso commettono anche un peccato sia il medico che il paziente che seguono questa “prassi” di fatti illegale, ma nella pratica comunissima, sulla base del rapporto di fiducia instaurato tra i due.
Per quanto riguarda la terza domanda, un sacerdote in un video su YouTube ha detto che se il sacerdote sa che la confessione è in qualche modo “ascoltata” da terze persone, deve concedere l’assoluzione al penitente senza ascoltare l’accusa dei peccati. Mi domandavo se questa cosa è vera o magari ho capito male io.
Infine volevo chiederle se un sacerdote straniero che magari dà anche l’impressione di essere poco preparato su alcune questioni, da delle risposte durante la confessione che sollevano qualche dubbio, se il penitente può comunque fidarsi che abbia parlato in “Persona Christi”.
La ringrazio in anticipo per la gentile risposta.
Cordialmente,
C.M.


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. Per la prima domanda: nemo tenetur tradere seipsum (nessuno è tenuto a consegnare se stesso, sottinteso al giudice). Né in via ordinaria il confessore può obbligare a costituirsi.
Dicendo in via ordinaria si sottintende che vi possono essere casi gravissimi in cui sia doveroso procedere per questa strada.
In ogni caso non è a discrezione del confessore perché, se si tratta di casi gravissimi, è la gravità e l’urgenza del bene comune ad imporre di autocostituirsi.

2. Per la seconda domanda: do per scontato che la legge italiana dica che il certificato medico debba essere compilato in presenza dopo visita medica.
Tuttavia il legislatore, che si presume saggio, sa già in partenza che vi possono essere alcuni casi in cui si può o addirittura si deve derogare dalla legge scritta affinché l’estrema osservanza della legge non diventi un’estrema ingiuria (ne summum ius fiat summa iniuria).
Per cui il giudice, se è saggio, applica il criterio dell’eccezione, cioè il criterio dell’epikeia.
Inoltre va tenuto presente che non tutte le leggi civili obbligano moralmente, vale a dire sotto pena di peccato. Alcune leggi sono meramente penali.

3. Per la terza domanda se c’è il pericolo di violazione del segreto sacramentale il sacerdote può dare l’assoluzione dei peccati gravi senza previa accusa.
Tuttavia, poiché l’accusa dei peccati è di diritto divino, rimosso il pericolo, il penitente deve accusare i peccati gravi in una successiva confessione. Questo a motivo della finalità medicinale o terapeutica e nello stesso tempo giudiciale di questo sacramento.

4. Per la quarta domanda nel sacramento della confessione il sacerdote agisce in persona Christi solo quando proferisce le parole: “io ti assolvo dai tuoi peccati”.
Nelle parole di esortazione il sacerdote confessore può sbagliare e può andare fuori strada, soprattutto se quanto dice è in contrasto palese con il magistero della Chiesa. In questo caso il penitente non deve ascoltare sacerdote. Anzi talvolta gli può essere imposto di denunciare la gravità del fatto alla competente autorità ecclesiastica per evitare danni su danni ai fedeli.

Ti auguro un sereno proseguimento delle feste pasquali, ti benedico e ti ricordo nella preghiera. 
Padre Angelo