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Quesito
Gentile Padre Angelo, innanzitutto Auguri di Buon Anno (2021).
Desidero da te un chiarimento. Siccome i rapporti con mia moglie non sono sempre idilliaci, volevo sapere: se io andassi a vivere da solo con lo scopo di amare Dio, il prossimo e proseguendo il mio lavoro (sono medico ospedaliero), farei qualcosa secondo il volere di Dio?
O farei peccato come se divorziassi? Potrei continuare a ricevere la Santa Comunione?
E se invece mi lasciasse mia moglie, potrei lo stesso continuare a comunicarmi con l’Eucarestia?
Glielo chiedo anche perché ho letto molti passi del Vangelo nei quali c’è scritto che la Fede può mettere in contrasto anche con la propria moglie.
Mi scuso se mi rivolgo a te come a un Direttore Spirituale, ma di questi tempi, anche causa Covid, non è facile contattare di persona un sacerdote.
Un caro saluto
Giovanni
Risposta del sacerdote
Caro Giovanni,
1. non è facile rispondere in maniera astratta, come evidentemente faccio io, ad un problema concreto.
Per me è facile dire: ci sono prove e difficoltà dappertutto e pertanto con l’aiuto di Dio e con la buona volontà bisogna superarle.
La Chiesa però riconosce che vi possono essere situazioni così gravi da rendere legittima e forse anche doverosa la separazione.
2. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Esistono situazioni in cui la coabitazione matrimoniale diventa praticamente impossibile per le più varie ragioni.
In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della coabitazione.
I coniugi non cessano di essere marito e moglie davanti a Dio; non sono liberi di contrarre una nuova unione.
In questa difficile situazione, la soluzione migliore sarebbe, se possibile, la riconciliazione.
La comunità cristiana è chiamata ad aiutare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, nella fedeltà al vincolo del loro matrimonio che resta indissolubile” (CCC 1649).
3. Anche il Codice di diritto canonico prevede casi di una legittima separazione come quando “uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune” (can. 1153,1).
4. Già il Concilio di Trento, dopo avere affermato che il matrimonio è indissolubile anche nel caso di eresia, di molesta coabitazione, di voluta assenza di un coniuge e anche di adulterio, dichiara che è ammessa la separazione “nell’intimità coniugale o anche nella coabitazione”.
5. Pertanto una legittima separazione tra i coniugi “non li preclude dall’ammissione ai sacramenti: a modo suo, infatti, la condizione di separati è ancora proclamazione del valore dell’indissolubilità matrimoniale.
Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai sacramenti li impegna anche ad essere sinceramente pronti al perdono e disponibili a interrogarsi sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale” (Direttorio della pastorale familiare promulgato dalla Conferenza episcopale italiana, 209).
6. La separazione è legittima finché permane la causa che l’ha provocata.
Qualora questo motivo venisse superato, va tenuto presente quanto dice il Codice di diritto canonico: “Qualora abbia fine la causa di separazione, si deve ristabilire la convivenza” (Can 1153,2).
Solo nel caso di adulterio la separazione si può protrarre in perpetuo. Il CIC raccomanda vivamente “che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale” (can. 1152,1).
7. Per il divorzio il caso è più complesso.
Intanto per divorzio si intende la rescissione unilaterale o reciproca del patto matrimoniale.
Va tenuto presente che il patto matrimoniale, proprio perché donazione totale e reciproca degli sposi, li rende una cosa sola per sempre.
Dopo essersi espropriati totalmente di se stessi, non rimane nei coniugi alcun appiglio per poter revocare tale patto.
Questo è confermato anche dalla legge divina per la quale Gesù ha detto: “l’uomo non divida ciò che Dio ha unito” (Mt 19,6).
8. Chi dà il divorzio non può essere ammesso ai sacramenti fino a quando non si pente e cerca di riparare il male fatto.
Chi subisce il divorzio invece non è precluso dai sacramenti perché di questa situazione può vittima innocente.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: “Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale. C’è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un matrimonio canonicamente valido” (CCC 2386).
9. Solo in un caso potrebbe essere legittimo il divorzio, e cioè quando, pur ritenendo indissolubile il matrimonio davanti a Dio, si sfrutta questa possibilità concessa dal diritto per tutelare se stessi, l’educazione dei figli o anche il patrimonio.
È il caso previsto dal Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2383: “Se il divorzio civile rimane l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale”.
10. Tu accenni alla separazione per motivi di fede.
Ebbene tale possibilità era stata prospettata da San Paolo a proposito delle coppie all’interno delle quali uno passava alla fede cristiana.
Si trattava quindi di un matrimonio in cui ad un certo punto si trovavano insieme un coniuge cristiano e uno non battezzato.
Ecco che cosa dice San Paolo: “Agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha la moglie non credente e questa acconsente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora invece sono santi. Ma se il non credente vuole separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù: Dio vi ha chiamati a stare in pace!” (1 Cor 7,12-15).
Poiché si tratta di una concessione di San Paolo si parla di privilegio paolino.
In tal caso viene riconosciuta la possibilità di contrarre il matrimonio sacramento con un’altra persona.
Contraccambiando l’augurio di buon anno per il 2022 e aggiungendo l’augurio che la tua situazione matrimoniale possa tornare “idilliaca”, ti assicuro la mia preghiera e ti benedico.
Padre Angelo