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Caro Padre Angelo,
La ringrazio tanto per le Sue preghiere. Vorrei chiederLe se il rispetto del carattere penitenziale del venerdì (cioè fare, il venerdì, opere di preghiera o di carità; in questo caso, non mi riferisco al digiuno e all’astinenza dalle carni durante la Quaresima, che so già che fanno parte dei precetti della Chiesa) rientri tra i precetti della Chiesa oppure no.
Cordiali saluti,
Giorgia


Cara Giorgia,
1. il Catechismo della Chiesa Cattolica, dopo aver esposto i comandamenti dati da Dio e i consigli evangelici, parla anche dei precetti della Chiesa.
Li presenta all’interno dell’orizzonte della santificazione.
Anzi, di quella santificazione che cerca di tradurre nella vita quanto si crede.
Nello stesso tempo stimola a conformare la propria vita allo spirito della liturgia che scandisce le stagioni e i tempi.

2. Ecco le testuali parole del CCC: “I precetti della Chiesa si collocano in questa linea di una vita morale che si aggancia alla vita liturgica e di essa si nutre.
Il carattere obbligatorio di tali leggi positive promulgate dalle autorità pastorali, ha come fine di garantire ai fedeli il minimo necessario nello spirito di preghiera e nell’impegno morale, nella crescita dell’amore di Dio e del prossimo” (CCC 2041).

3. Il CCC li passa in rassegna con qualche variante rispetto alla disciplina precedente.
La variante più vistosa è che si parla di giorni penitenziali ma non parla di venerdì.

4. Intanto giova leggerli tutti e cinque:
“Il primo precetto («Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimani libero dalle occupazioni del lavoro») esige dai fedeli che santifichino il giorno in cui si ricorda la Risurrezione del Signore e le particolari festività liturgiche in onore dei misteri del Signore, della beata Vergine Maria e dei Santi, in primo luogo partecipando alla celebrazione eucaristica in cui si riunisce la Comunità cristiana, e che riposino da quei lavori e da quelle attività che potrebbero impedire una tale santificazione di questi giorni.
Il secondo precetto («Confessa tutti i tuoi peccati almeno una volta all’anno») assicura la preparazione all’Eucaristia attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione, che continua l’opera di conversione e di perdono del Battesimo.
Il terzo precetto («Ricevi il sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua») garantisce un minimo in ordine alla recezione del Corpo e del Sangue del Signore in collegamento con le feste pasquali, origine e centro della Liturgia cristiana” (CCC 2042).
“Il quarto precetto («in giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal mangiare carne e osserva il digiuno») assicura i tempi di ascesi e di penitenza, che ci preparano alle feste liturgiche e a farci acquisire il dominio sui nostri istinti e la libertà di cuore.
Il quinto precetto («Sovvieni alle necessità della chiesa») enuncia che i fedeli sono tenuti a venire incontro alle necessità materiale della chiesa, ciascuno secondo le proprie possibilità” (CCC 2043).

5. Torniamo al quarto precetto del CCC che non menziona esplicitamente il venerdì e tuttavia non elimina la disciplina precedente e tanto meno quella posteriore.
La Costituzione apostolica Paenitemini (16.2.1966) di Paolo VI parlava ancora di venerdì.
In tale Costituzione si legge anche: “l’astinenza si osserverà in tutti i venerdì dell’anno che non cadono nelle feste di precetto” (II,3).
Anche il Codice di Diritto canonico (1984) nei canoni 1249-1253 ha mantenuto la medesima disciplina distinguendo la penitenza (che consiste anche in tante altre pratiche) dall’astinenza della carne.
Nel can. 1250 dice: “Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale, tutti i venerdì dell’anno e il tempo di quaresima”.
E nel n. 1251: “Si osservi l’astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell’anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l’astinenza e il digiuno, invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo”.

6. La Conferenza episcopale italiana (CEI), in data 4 ottobre 1994, ha prescritto che l’astinenza si faccia il venerdì.
Ecco le disposizioni:
“2- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
3- Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (e il primo venerdì di quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.
4- L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità”.

Ti ringrazio del quesito che mi ha permesso di ricordare un punto abbastanza dimenticato nella vita cristiana: quello in passato veniva indicato con quest’espressione: “i cinque precetti generali della Chiesa”.
Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo