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Quesito
Caro Padre Angelo,
sulla base di ragionamenti teologici la chiesa fino ad ora ha escluso dalla comunione i fedeli divorziati.
Sulla base di altri ragionamenti teologici la chiesa ora ammetterà la comunione ai fedeli divorziati (pare).
Ora mi chiedo: ci si può sempre fidare dei ragionamenti teologici? Oppure è meglio farsi guidare dal buon senso comune?
Grazie.
Giovanni
Risposta del sacerdote
Caro Giovanni,
1. vi sono diverse imprecisioni nella tua breve mail.
Innanzitutto non è vero che la Chiesa abbia escluso i fedeli divorziati dalla Santa Comunione.
Capisco che tu vuoi intendere i divorziati risposati.
Ma intanto è necessaria la precisione, perché molte persone hanno subito il divorzio.
E perché, dopo aver subito il divorzio con tutta la sofferenza che si sono portate dietro, dovrebbero essere escluse dalla Santa Comunione?
Che colpa ne hanno se l’altro coniuge ad un certo momento si è innamorato di un’altra persona, ha tradito l’alleanza stipulata davanti a Dio e ha abbandonato la famiglia?
2. Tuttavia anche per il coniuge che ha chiesto e ottenuto il divorzio non sono precluse le porte dei Sacramenti.
Se ad un certo momento si pente di ciò che ha fatto, se giudica che non sia opportuno ritornare nella propria famiglia oppure l’altro coniuge non è disposto a riceverlo può accedere ai sacramenti.
3. Inoltre va anche detto che vi possono essere situazioni così gravi e complicate che per salvaguardare i beni della famiglia, come l’educazione dei figli o il patrimonio, può essere legittimo ricorrere ad un giudice perché sancisca il divorzio, pur sapendo che il matrimonio non è rotto davanti a Dio e si giunge a questo atto per pura necessità.
Questa situazione è prevista dal Catechismo della Chiesa Cattolica quando scrive: “Se il divorzio civile rimane l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale” (CCC 2383).
4. Come vedi, il problema non si pone per i divorziati, ma per i divorziati risposati.
E tuttavia anche per i divorziati risposati la Chiesa ricorda che vi sono situazioni in cui possono accedere ai sacramenti.
Scrive Giovanni Paolo II in Familiaris consortio: “La riconciliazione nel sacramento della penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo della separazione, «assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi»” (FC 84).
La lettera della Congregazione per la dottrina della fede del 14 settembre 1994 aggiunge “fermo restando tuttavia l’obbligo di evitare lo scandalo” (n. 4).
5. Tu scrivi: “Sulla base di altri ragionamenti teologici la chiesa ora ammetterà la comunione ai fedeli divorziati (pare)”.
Ebbene la Lettera della Congregazione per la dottrina della fede dice: “A motivo della loro situazione oggettiva i fedeli divorziati risposati non possono essere ammessi alla S. Comunione e neppure accedere di propria iniziativa alla mensa del Signore”.
Inoltre dice: “Il fedele che convive abitualmente more uxoriocon una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa. Devono anche ricordare questa dottrina nell’insegnamento a tutti i fedeli loro affidati” (n. 6).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: “Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente” (CCC 2384).
Il CCC a questo punto porta un testo di San Basilio: “Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un’altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un’altra” (san basilio di cesarea, Moralia, regola 73).
6. Ora puoi essere certo che questa dottrina non muterà.
Dopo la tua asserzione metti tra parentesi “pare”. E giustamente.
Un eventuale mutamento non avverrà se non per un’evoluzione omogenea della dottrina stessa.
Quando dico “evoluzione omogenea” intendo dire che partendo dalla dottrina immutabile precedente si giunge ad un nuovo approfondimento, che di fatto non muta, ma sviluppa.
Ora lo sviluppo, analogamente a quello che avviene in un corpo umano, non contraddice l’identità.
Di una cosa però puoi essere certo: che per quanto riguarda la dottrina Cristo ha promesso una particolare assistenza a Pietro perché la sua fede non venga meno (cf. Lc 22,32).
Attendiamo dunque con serenità che cosa dirà il Papa, perché il Sinodo ha carattere consultivo e non deliberativo.
7. Mi poni poi una domanda; “ci si può sempre fidare dei ragionamenti teologici? Oppure è meglio farsi guidare dal buon senso comune?”
Ebbene dobbiamo fidarci della dottrina e dell’insegnamento del Romano Pontefice. Cristo ha detto: “Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato” (Lc 10,16).
Per i ragionamenti teologici non è richiesto di fidarsi perché ognuno di noi ha la ragione per valutare.
E la ragione, che valuta partendo dalla Divina Rivelazione, dal Magistero della Chiesa e dalle altre fonti teologici, ha buone risorse per dire se i ragionamenti teologici (che non sono magistero della Chiesa) sono validi o no.
Pertanto dobbiamo obbedire all’insegnamento dei legittimi pastori.
Non siamo tenuti invece ad obbedire ai ragionamenti teologici.
8. Infine il buon senso comune del cristiano non è il giudizio arbitrario dei singoli, ma è il buon senso della fede del credente, il “sensus fidei fidelis”.
Su questo sensus fidei ha riflettuto di recente la Commissione teologica internazionale.
Lo ha definito come “una sorta di istinto spirituale che permette al credente di giudicare in maniera spontanea se uno specifico insegnamento o una prassi particolare sono o meno conformi al Vangelo e alla fede apostolica.
È intrinsecamente legato alla virtù della fede stessa; deriva dalla fede e ne costituisce una proprietà.
Lo si paragona a un istinto perché non è in primo luogo il risultato di una deliberazione razionale, ma prende piuttosto la forma di una conoscenza spontanea e naturale, una sorta di percezione” (Commissione teologica internazionale, Sensus fidei nella vita della Chiesa, 2014, n. 49).
Non si identica dunque con l’arbitrio personale o con una valutazione soggettiva e individualistica della fede.
Ti auguro di avere sempre più spiccato questo sensus fidei che ti permetterà di essere illuminato dallo Spirito Santo, il quale ti farà convergere per una intuizione spirituale interiore verso quanto il Magistero ti insegna perché esso stesso è guidato e preservato da ogni errore dal medesimo Spirito.
Per questo ti assicuro la mia preghiera e ti benedico.
Padre Angelo