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Quesito
Rev.mo Padre,
Le scrivo per avere un Suo autorevole parere sui seguenti quesiti in relazione al sacramento della Confessione:
1) se sia possibile, in caso di adulterio, assolvere il penitente pentito senza imporre, quale condizione necessaria ai fini assolutori, di confessare anche all’ignaro coniuge il tradimento e chiedere anche a questi il perdono;
2) se il penitente si limita ad accusare il solo peccato di adulterio e non anche quello di menzogna finalizzata all’inganno (peccato autonomo ma che sempre si accompagna all’adulterio) e riceve l’assoluzione, si trovi poi nella condizione di poter ricevere l’Eucarestia;
3) se il penitente che accusa sia il peccato principale di adulterio sia quello accessorio di menzogna, possa essere mandato assolto senza l’imposizione, da parte del Confessore, di riparare quanto meno alla menzogna e all’inganno (non essendo possibile riparare anche all’adulterio), mediante una rappresentazione verace degli accadimenti al coniuge innocente.
Sperando in una Sua benevola risposta, La saluto con deferenza.
Egidio
Risposta del sacerdote
Caro Egidio,
1. il sacerdote non è tenuto ad imporre come condizione necessaria per l’assoluzione sacramentale di rivelare al coniuge di averlo tradito.
Se il tradimento, pur occulto, ha inferto una grave ferita al matrimonio, la rivelazione del tradimento può addirittura distruggerlo. O comunque potrebbe generare un clima di continuo sospetto e minare per sempre la serenità.
Il sacerdote pertanto deve agire con la massima prudenza.
2. È vero che per occultare il tradimento sia fatale coprirlo di tante menzogne. Ed è per questo, credo, che San Tommaso dice che tra gli effetti della lussuria vi è anche la doppiezza d’animo, la menzogna.
Tuttavia, senza ricorrere alla menzogna, si può fare una restrizione mentale.
Restrizione mentale è anche questa: “ti garantisco che non c’è stato alcun tradimento”. Sottintendendo che “che io sia tenuto a rivelarti”. Questo proprio per il bene del matrimonio e della famiglia.
3. Il penitente viene generalmente assolto sia del peccato di adulterio sia per le eventuali bugie con le quali l’ha coperto.
Come ho già detto, la rivelazione di quanto è accaduto potrebbe essere disastrosa per la stabilità della famiglia e soprattutto per i figli.
Ma se al posto di dire le bugie si fa una restrizione mentale, non si tratta di bugia, e di questo di per sé non ha motivo di doversene accusare.
4. Questi sono i criteri generali prudenziali.
Ciò non toglie che vi siano casi in cui sia necessario rivelare quanto si è compiuto, soprattutto quando il fatto è conclamato e sia urgente prendere le giuste misure per tentare di riparare – per quanto si può – a conseguenze gravi per i singoli e per la famiglia stessa.
Ti benedico e ti ricordo nella preghiera,
padre Angelo