Quesito

Esimio sacerdote e professore,
leggo con interesse le Sue risposte sul sito dedicato. Sono molto pregne di solida dottrina teologica e punto di riferimento per chi volesse ri-orientare la bussola della propria vita.
Al di là delle disamine di genus et species sulla funzione meramente riproduttiva della sessualità (tema scottante), mi premeva sapere come districare i nodi relativi alla tentazione della carne che, oltre a ricondurla alla sua funzione teste’ citata, assolve a un istinto altrettanto naturale che in fondo ci permette di amare una persona con cui magari intratteniamo anche una relazione (non mi riferisco a un sesso occasionale ovviamente) in un contesto però di pre-matrimonio, ergo non finalizzato alla riproduzione, ma penso (almeno dal punto di vista psicologico) pur sempre un atto di donazione . 
Poi la neuropsicofisiologia ci dice che l’istinto-natura apporterebbe anche i suoi benefici sulla salute. Ma non è quest’ultimo aspetto che intendo dibattere con Lei perché non credo sarebbe tra l’altro la Sua area di competenza. Il tipo di analisi che mi piacerebbe arrivasse è innanzitutto quella funzionale alla comprensione di peccato grave e soprattutto, ancorché socialmente e moralmente determinate azioni riprovevoli e cristianamente annoverabili tra i peccati mortali, siano tra di loro ulteriormente distinguibili tra “più o meno” gravi nell’ambito delle Sacre Scritture. Ecco, questo ulteriore distinguo appunto potrebbe fare la differenza in termini di contributo aggiuntivo a ciò che già sembra sapersi, ecc.
Le sarei altrettanto grato se indicasse puntualmente (come suole fare) le fonti dogmatiche nel modo più scientifico possibile quale si addice a uno studioso come Lei. Infine Le chiederei se eventualmente potrei interagire nel prosieguo  sul dibattito soprattutto se deciderà di pubblicare sul web questo mio quesito.
L’occasione mi è gradita per augurarLe una buona continuazione di itinerario quaresimale. Cordiali saluti.
Alfio


Risposta del sacerdote

Caro Alfio,
1. la dottrina della Chiesa, che interpreta in maniera autorevole e garantita dall’alto la legge di Dio, ricorda che “l’atto sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla Comunione sacramentale” (CCC 2390).
Questo è l’insegnamento espresso nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che va tenuto presente sempre, anche nei casi dei divorziati risposati.
La prassi pastorale individuata da alcune diocesi per l’accompagnamento dei divorziati risposati e altre tematiche affini deve accompagnarsi con quest’insegnamento della Chiesa per non generare gravi confusioni.

2. Quest’insegnamento deve coniugarsi nell’accogliere con benevolenza le persone che si trovano in situazione disordinate manifestando comprensione in alcuni cedimenti nonostante i buoni propositi.
Nel corso della sua storia bimillenaria la Chiesa ha sempre fatto la debita distinzione tra l’ordine dei principi che deve rimanere intatto nel suo splendore e la prassi del confessionale ordinata ad aiutare le persone che si trovano come in un ospedale da campo.

3. In passato questo disordine sessuale prematrimoniale era considerato una sottospecie della fornicazione, sebbene la differenza tra un rapporto libertino e un rapporto prematrimoniale fosse ben chiara alla comprensione di tutti.
La fornicazione, infatti, viene definita come unione sessuale tra persone libere.
La differenza però tra un rapporto libertino e un rapporto prematrimoniale è ben visibile a motivo dell’impegno affettivo verso una determinata persona.

4. Tuttavia nel linguaggio usato dalla Sacra Scrittura e anche dal Magistero della Chiesa fino ad un periodo abbastanza recente i rapporti prematrimoniali rientravano nella fornicazione essendo in teoria ancora rapporti tra persone libere.
Per rimanere all’interno del Nuovo Testamento sono sufficienti questi due testi: “Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza… (…) Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio” (Gal 5,19,21). 
E “di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi, come deve essere tra santi” (Ef 5,3).

5. Di tali problemi non poteva non parlarne il Magistero della Chiesa. 
Il 1° Concilio di Lione (1245) affermò che la fornicazione “soluti cum soluta” (di una persona libera con un’altra persona libera) è peccato grave (DS 835).
Lo stesso fece il Concilio di Vienne (1311-13) (DS 897). 
Pio II (1459) insegnò che non si tratta di una proibizione puramente ecclesiastica (DS 1367).
Alessandro VII (1655) dice che si tratta di peccato grave e Innocenzo XI (1679) che non è proibita solo dalla legge positiva (DS 2148), ma dalla legge naturale, dalla legge di Dio.

6. Pio XI nella Casti connubii (1930) afferma che “qualsiasi uso onesto della facoltà data da Dio per la generazione… secondo la legge di Dio e la stessa legge di natura è, di diritto, prerogativa del solo matrimonio”.
Il testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, come si vede, rimane aderente a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato.

7. Il Vaticano II ricorda che “l’intima comunità di vita e di amore coniugale… è stabilita dall’irrevocabile consenso personale” (GS 48).
La CEI, in un documento su “Matrimonio e famiglia oggi in Italia” (1969), dice che “i fidanzati possono comprendere la legge divina che riserva il dono definitivo di se stessi all’impegno di amore perenne nel matrimonio. Solo il matrimonio sancisce in maniera irreversibile e definitiva la decisione di due persone di appartenersi come coniugi. La morale cattolica non approva i rapporti intimi prematrimoniali” (n.18).

8. La Congregazione per la dottrina della fede nella Dichiarazione Persona humana, trattando esplicitamente dei rapporti prematrimoniali, scrive: “Molti oggi rivendicano il diritto all’unione sessuale prima del matrimonio, almeno quando una ferma volontà di sposarsi e un affetto, in qualche modo già coniugale nella psicologia dei soggetti, richiedono questo completamento, che essi stimano connaturale; ciò soprattutto quando la celebrazione del matrimonio è impedita dalle circostanze esterne, o se questa intima relazione sembra necessaria perché sia conservato l’amore.
Questa opinione è in contrasto con la dottrina cristiana secondo la quale ogni atto genitale umano deve svolgersi nel quadro del matrimonio. Infatti, per quanto sia fermo il proposito di coloro che si impegnano in tali rapporti prematuri, resta vero, però, che questi non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna e, specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci. Ora, è un’unione stabile quella che Gesù ha voluto e che ha restituito alla sua condizione originale, fondata sulla differenza del sesso. «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non separi» (cf. Mt 19,4-6). (…). 
L’unione carnale, dunque, non è legittima se tra l’uomo e la donna non si è instaurata una definitiva comunità di vita” (PH, 7).

9. Il santo Papa Giovanni Paolo II in Familiaris consortio enuncia un principio che illumina anche sul problema dei rapporti prematrimoniali: “La donazione fisica totale sarebbe menzogna se non fosse segno e frutto della donazione personale totale, nella quale tutta la persona, anche nella sua dimensione temporale, è presente: se la persona si riservasse qualcosa o la possibilità di decidere altrimenti per il futuro, già per questo essa non si donerebbe totalmente” (FC 11).
Questo passaggio di Familiaris consortio è un’eco del documento della CEI sopra menzionato in cui si legge: “Ogni atto che viola la legge morale è, al tempo stesso, un atto che va contro il vero amore.
Ogni gesto, anche lecito, che non provenga dalla volontà di donarsi e di appartenersi spiritualmente, rappresenta una menzogna, e alla fine un cedimento all’egoismo” (n. 18).

10. Infine il Catechismo della Chiesa Cattolica scrive: “Parecchi attualmente reclamano una specie di «diritto alla prova» quando c’è intenzione di sposarsi.
Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti «non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci».
L’unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l’uomo e la donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva. L’amore umano non ammette la «prova». Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro” (CCC 2391).
Se era questo quanto desideravi, ti ho presentato alcuni testi tra i più significativi.
Con l’augurio di ogni bene ti benedico e ti ricordo nella preghiera.
Padre Angelo