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Quesito

Caro Padre Angelo,
le racconto un fatto che mi è successo e sul quale avrei piacere ricevere una sua risposta.
Ero in uscita …, per il capodanno, con un sacerdote della mia zona pastorale e un gruppo di ragazzi. (…).
Arrivo al dunque: al momento dell’eucarestia il mio sacerdote invece di distribuirla personalmente, ha lasciato la pisside con le ostie e il calice sull’altare e ha invitato uno ad uno a prendersi la sua ostia, intingerla nel vino e comunicarsi da soli.
In quel momento ero spiazzato, sentivo che "autocomunicarsi" era sbagliato, e (voce di coscienza) ho deciso di lasciar perdere e non prendere la comunione…quasi stavo male per l’accaduto (mi dica lei se ho fatto bene).
Ora, non essendo ben informato sull’argomento, non ho poi chiesto nessun chiarimento al mio parroco rimandando la cosa ad un secondo momento.
Leggendo oggi un po’ su internet ho avuto conferma che il fedele non puo’ "servirsi" l’eucarestia da solo e ciò è indicato in vari documenti normativi.
Potrebbe indicarmi qualche documento specifico, darmi delle indicazioni più precise a riguardo?
Poi volevo chiedere se il fedele che, in buona fede, si "autocomunica" commette peccato grave o solo veniale.
Intanto la ringrazio dell’attenzione e la saluto.


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti con una “Istruzione” intitolata Redemptionis sacramentum  in data 25 marzo 2004 ha ricordato ciò che è lecito o non è lecito fare nella celebrazione dell’Eucaristia.
Riporto per intero il paragrafo riguardante “La distribuzione della santa Comunione”.
Il numero iniziale tra parentesi è il numero in cui l’Istruzione parla di quell’argomento.
Tralascio le note a cui rimanda il testo. Lo trascrivo solo nel caso specifico della domanda che mi hai posto.

2. “[88.] I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante.
Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante”.

3. “[90.] I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi, e confermato da parte della Sede Apostolica.
Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire dalle stesse norme”.

4. “[91.] Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.
Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaristia in ginocchio oppure in piedi”.

5. “[92.] Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca, se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi con la conferma da parte della Sede Apostolica lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia.
Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l’ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c’è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli”.

6. [93.] È necessario che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.

7. “[94.] Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano [Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 160] la sacra ostia o il sacro calice.
In merito, inoltre, va rimosso l’abuso che gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione.

8. “[95.] Il fedele laico che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2 (viatico)”.

9. “[96.] Va disapprovato l’uso di distribuire, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, a mo’ di Comunione durante la celebrazione della santa Messa o prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o meno. Tale uso, infatti, non si concilia con la tradizione del Rito romano e reca in sé il rischio di ingenerare confusione tra i fedeli riguardo alla dottrina eucaristica della Chiesa.
Se in alcuni luoghi vige, per concessione, la consuetudine particolare di benedire il pane e distribuirlo dopo la Messa, si fornisca con grande cura una corretta catechesi di questo gesto. Non si introducano, invece, altre usanze similari, né si utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate”.

10. Quale il motivo per cui non è consentito ai fedeli di prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano?
Perché Gesù nell’ultima cena ha distribuito con le sue mani il pane che aveva trasformato nel suo corpo.
Così ad esempio San Matteo: “Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo» (Mt 26,26) e San Luca: “Poi prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me»” (Lc 22, 19).
Ora il sacerdote nella Messa agisce in persona Christi e anche nel suo modo di celebrare deve far trasparire ciò che ha fatto Gesù Cristo.

11. San Tommaso si domanda se la distribuzione di questo sacramento spetti al solo sacerdote e risponde:
“La distribuzione del corpo del Signore appartiene al sacerdote per tre ragioni.
Primo, perché, come si è detto, egli consacra in persona di Cristo. Ora, Cristo, come consacrò da sé il proprio corpo, così da sé lo distribuì agli altri. Quindi come al sacerdote appartiene la consacrazione del corpo di Cristo, così appartiene a lui distribuirlo.
Secondo, perché il sacerdote è costituito intermediario tra Dio e il popolo. Perciò come spetta a lui offrire a Dio i doni del popolo, così tocca a lui dare al popolo i doni santi di Dio.
Terzo, perché per rispetto verso questo sacramento esso non viene toccato da nessuna cosa che non sia consacrata: e quindi sono consacrati il corporale, il calice e così pure le mani del sacerdote per poter toccare questo sacramento. A nessun altro quindi è permesso toccarlo fuori di un caso di necessità: se, p. es., stesse per cadere a terra, o in altri casi simili” (Somma teologica, III, 82, 3).
Al caso di necessità provvede la Chiesa attraverso i ministri straordinari della santa Comunione.

12. Mi chiedi infine che peccato si commetta derogando dalla legge della Chiesa.
Nel caso in cui ti sei trovato il peccato non l’avresti commesso tu, ma semmai l’ha commesso il sacerdote.
Oso supporre che al tuo sacerdote queste cose non siano state dette quando era in seminario. Mi meraviglierei però se fosse avvenuto così.
In ogni caso sarebbe bene farglielo notare con tanto di motivi.

Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo