Quesito
Salve padre Angelo,
Volevo porle un quesito sul sacramento della confessione. Ci siamo ritrovati ad interrogarci in famiglia su alcuni casi limite per quel che riguarda il segreto confessionale.
Poniamo il caso che qualcuno vada dal sacerdote e in sede di confessione dichiari di aver avvelenato il vino per la messa che si terrà a breve; lo riferisce in quella sede senza pentirsene. Di fatto non può avvenire assoluzione poiché non c’è il pentimento. Il sacerdote non potendo quindi suggerire una penitenza (ad esempio di rimediare sostituendo il vino), una volta uscito dal confessionale, dovrebbe andare a celebrare messa come se nulla fosse?
Ne pongo un altro: Tizio va in confessione e dichiara di aver preparato un piano per uccidere Caio. Anche qui, non c’è pentimento della cosa, quindi nessuna assoluzione e di conseguenza nemmeno la possibilità come penitenza di avvisare Caio del pericolo imminente. Una volta uscito dalla confessione, il sacerdote dovrebbe fare finta di nulla o potrebbe avvisare Caio?
La ringrazio per la sua risposta. Mi rendo conto che ci siano quesiti e persone più bisognose di me, ma essendo un cattolico che vuole crescere nella fede, penso che non ci sia nulla di male nel voler conoscere di più anche un aspetto del genere, pur non essendo un consacrato.
La ringrazio e le chiedo una preghiera per la nostra famiglia che fra poco accoglie il suo primo figlio. Con la speranza che la Madonna voglia donarcene molti altri.
Risposta del sacerdote
Carissimo,
1. è vero che il sacerdote è tenuto al sigillo sacramentale perché ciò che conosce lo conosce non come uomo, ma come Dio.
È anche vero che l’obbligo del sigillo rimane anche se viene negata l’assoluzione.
2. I quesiti che hai posto non sono lontani dalla domanda che si era fatta Sant’Alfonso dei Liguori: “Se il sacerdote viene a conoscere che si è preparato per lui qualche insidia possa fuggire o in qualche modo sottrarsi con qualche pretesto” (Theologia moralis, lib. 6, n. 659).
3. Ed ecco la risposta: “Certo lo può, come rettamente anche sostiene il Lugo se con tale accorgimento non viene manifestato minimamente ad altri il peccato confessato né si porta danno al penitente” (Ib.).
Il Lugo, gesuita spagnolo, è stato un grande teologo moralista.
Secondo Sant’Alfonso, per autorevolezza viene subito dopo San Tommaso.
4. In merito va ricordato che tre sono i requisiti per non violare il segreto sacramentale:
Primo, che non sia manifesta la connessione tra ciò che si rivela e la confessione ricevuta.
Secondo, che non venga manifestato il penitente.
Terzo, che non causi danno al penitente (cum gravamine poenitentis).
5. Sull’uso della conoscenza dei peccati ricevuta in confessione il criterio stabilito da Papa Innocenzo XI con sentenza della Sacra Inquisizione del 18 novembre 1682 è il seguente: “È proibito usare della conoscenza ottenuta in confessione cum gravamine poenitentis (DS 2195).
6. Nei due casi presentati, ma ce ne sono molti altri che si realizzano più di frequente, un buon confessore può essere in grado di evitare i mali da te ipotizzati senza dire che l’ha saputo in confessione e senza violazione del sigillo.
7. Questo è anche il parere del Lugo: “In pratica, o con permesso ottenuto del penitente o in altri modi può essere facile ovviare ai pericoli senza infrangere il sigillo” (Disp. 23, n. 110).
Molto volentieri accompagno con la preghiera la nascita del tuo primo figlio con l’augurio che tu stesso hai espresso. È un augurio molto gradito a Dio
Ti ringrazio per il quesito e ti benedico. Ma in modo particolare benedico il tuo figlio primogenito e lo accompagno con la mia preghiera.
Padre Angelo
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